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Art. 15 Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:

 

a) secondo la funzione (posters affissivi o luminosi, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

1- pubblicitari specifici di attività e produzione locale;

2- pubblicitari in genere;

3- informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

    Per informativi specifici ed ubicazionali devono intendersi i cartelli o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.

 

b) secondo le caratteristiche tecniche:

1- con sorgente di luce propria: luminosi

2- con sorgente di luce esterna: illuminati

3- senza luce.

 

2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- a parete;

- isolato.

 

3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali