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Art. 17 Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico-ambientali ed il decoro urbano.

 

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade,  e relativi raccordi di immissione.

 

3. Non è ammessa, per le strade di immissione alle autostrade, superstrade, e alle intersezioni fra strade principale e di scorrimento (circonvallazioni), nessuna forma di pubblicità stradale al di sotto delle distanze minime fissate dall’art.51 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR del 16.12.1992 n.495 e modificato con DPR 16.09.1996 n.610 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro tale limite trova collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed eccezionalmente quella di indicazione relativa a servizi ed attrezzature.

 

4. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.

 

5. Sono vietate lungo le strade principali e di scorrimento (circonvallazioni), le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

 

6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne e dei supporti affissivi e similari, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 2 metri dal limite della carreggiata stradale.

 

7. La distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 15 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

 

8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.

 

9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

 

10. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.

 

11. Per ogni Utente è posto il limite di numero 5 (cinque) cartelli pubblicitari-direzionali installati su tutto il territorio comunale.

 

12. Nel caso di più richieste confluenti nel medesimo luogo, si stabilisce la seguente gerarchia in ordine alla importanza della finalità indicata dalla segnaletica proposta:

 

a)      Uffici Pubblici e luoghi di interesse pubblico.

b)      Laboratori artigianali - industriali

c)      Attività commerciali.

d)      Esercizi pubblici e di ristoro.