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Norme per la installazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari.

TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 e s.m. e i. è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR del 16.12.1992 n.495 e s.m. e i.

 

Art. 1  Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Ponsacco e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari, che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Il territorio comunale è suddiviso in centro storico,  centro abitato delimitato ai sensi del Codice della strada e come individuato dal Regolamento Urbanistico (Piano Operativo) e rimanente parte.

 

Art. 2  Insegne di esercizio

Per insegne, d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio o di una attività che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

 

Art. 3  Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio o di una qualsivoglia attività.

 

Art.4 Tende solari

Per tende solari si intendono solo quelle (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto di varia natura, posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, prospicienti i luoghi di attività medesimi.

 

Art. 5   Limitazioni generali all’interno del centro abitato

 

TITOLO II 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

 

Art. 6  Obbligo di autorizzazione

 

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

 

Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

 

 

Art. 7  Domande di autorizzazione

 

Le domande di cui al precedente articolo 6 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione al protocollo del comune.

 

I termini di cui sopra sono sospesi fino alla presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio comunale.

 

Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

 

 

Art. 8   Efficacia delle autorizzazioni e revoche 

 

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate sulle caratteristiche stabilite dal competente ufficio comunale. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni con possibilità di rinnovo, per un periodo di tempo uguale, in base ad istanza. Esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

 

Ciascun supporto pubblicitario dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo rilasciato, all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale.

 

 

 

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente

 

 

TITOLO III 

 

INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI 

 

 

Art. 9 Classificazione delle insegne d'esercizio

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

 

Art. 10  Insegne luminose e non

 

Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi o non luminosi:

 

A) LUMINOSI

 

1) filo neon

 

2) filo neon con sottofondo

 

3) scatolare con luce diretta

 

4) scatolare con luce schermata

 

5) plafoni luminosi

 

6) altri tipi

 

B) NON LUMINOSI

 

Insegne, targhe, pannelli o iscrizioni dipinti o a rilievo, vetrofanie o vetrografie che non costituiscano fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne.

 

 

Art. 11  Collocazione delle insegne

 

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

 

- A) FRONTALI

 

- A) A BANDIERA ORIZZONTALE

 

- B) A BANDIERA VERTICALE

 

- D) A TETTO, SU PENSILINA

 

2. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.

 

 

Art. 12  Localizzazione delle insegne

 

Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce e deve essere costituita preferibilmente da lettere scatolari .

 

Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

 

 

Art. 13  Limiti particolari all'installazione di insegne

 

Art. 14  Rinvio ad atti amministrativi

La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari che rivestono particolare importanza sull’impatto ambientale del luogo di installazione o che occupino spazzi pubblici saranno condizionati dal parere espresso dall’ufficio tecnico .

 

Art. 15 Cartellonistica

 

Art. 16  Condizioni per l'installazione di mezzi pubblicitari particolari

 

Art. 17  Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

 

 

TITOLO IV 

TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 18  Verifiche periodiche e revoche

 

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

 

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

 

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

 

  

Art. 19  Rimozioni dei mezzi abusivi

 

L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

 

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

 

Art. 20  Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

 

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge 689/1981.

 

Sarà altresì sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

 

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

 

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

 

 

Art. 21  Norma transitoria

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 18 e 19.